Nuova definizione di esportatore, regime di ammissione temporanea di persone e mezzi di trasporto, luoghi approvati e posizione doganale delle merci: sono questi alcuni dei temi approfonditi dall’Agenzia delle Dogane nella nota n. 112029/18 del 15 ottobre 2018, con la quale vengono analizzate le novità che sono state introdotte dal Regolamento (UE) n. 2018/1063, soprattutto in materia di regimi e procedure doganali.
Si ricorda brevemente che, in data 30 luglio 2018, è stato pubblicato il Regolamento della Commissione Ue 2018/1063 che, modificando il precedente Reg.to (UE) n.2446/2015 – RD, ha apportato significative novità per ciò che riguarda, per esempio, la definizione di esportatore o le disposizioni in materia di Origine non preferenziale (Made In).
In particolare, risulta riveduta in maniera sensibile la nozione di esportatore. Pertanto, in base alle modifiche apportate dall’articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2018/1063 (all’articolo 1, punto 19, del RD), si considera – a partire dal 1° luglio 2018 - come “esportatore” sotto il profilo doganale:
per i Privati, chi trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’UE nel proprio bagaglio personale;
per tutti gli altri casi (Aziende):
la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale dell’UE;
quando tale definizione non è applicabile, assumerà la qualifica di esportatore qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.
Tale modifica si è resa necessaria, in quanto la precedente definizione di esportatore risultava di difficile applicazione nella pratica operativa.
L’obiettivo del legislatore comunitario, quindi, è stato quello di consentire una maggiore flessibilità agli operatori commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore.
La norma anche se presenta requisiti meno stringenti rispetto a quella passata, si fonda ora su un principio inderogabile: “è richiesto all’esportatore di essere stabilito nel territorio doganale della UE e di avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale”.
Ciò, al fine di poter sempre e inequivocabilmente individuare la persona dell’esportatore e, dunque, avere sempre un soggetto locale da responsabilizzare per qualunque profilo tributario o extra-tributario dovesse occorrere a seguito della presentazione della bolletta EX (tale codice identifica l'esportazione definitiva o temporanea).
Tenuto conto di questa nuova definizione di esportatore e del fatto che la Commissione Ue non contempla più deroghe di tipo transitorio, la nota 112029/2018 specifica che: “debbono ritenersi superate e non più applicabili le istruzioni fornite dalla Scrivente con nota prot. 70662 del 07.07.2016 che consentivano al soggetto stabilito in un paese terzo, in base alle previgenti disposizioni e a determinate condizioni, di poter essere indicato come speditore nella casella 2 del DAU”.
Pertanto, non è più prevista la possibilità che un soggetto non stabilito nell’Ue possa essere indicato nella casella 2 del DAU come mero speditore a condizione che la dichiarazione doganale sia presentata da un dichiarante stabilito che agisca in rappresentanza indiretta.
In altri termini, non esiste più alcuna possibilità per le imprese extra UE di procedere alle dichiarazioni in veste di esportatori.
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