Dogane. Autofattura per estrazioni beni dal deposito Iva e lettere d’intento

Pubblicato il 17 luglio 2019

Chiarimenti concernenti il trattamento delle autofatture emesse per l’estrazione dei beni dal deposito IVA e le semplificazioni delle dichiarazioni d'intento (Dl Crescita) arrivano dall’agenzia delle Dogane.

Dogane: autofatture per l’estrazione dei beni dal deposito IVA

La nota prot. 73328 del 12 luglio 2019, in merito all’entrata in vigore, dal 1/1/2019, della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, fornisce precisazioni sul trattamento delle autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA.  

Sul punto, la nota richiama quanto affermato nella risposta n. 104/E del 9 aprile 2019. Tale documento ricorda che l’estrazione dei beni dal deposito IVA richiede l’emissione di un’autofattura da parte soggetto passivo stabilito in Italia, al fine di assolvere al debito d’imposta, quando l’operazione è effettuata da un soggetto non residente. L’agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio.

Può, però, accadere che valore del bene inserito nel deposito e bene estratto non siano corrispondenti (come nel caso delle lavorazioni o cessioni dei beni quando sono in giacenza) e ciò comporta che l’autofattura emessa al momento dell’estrazione rappresenti un documento diretto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile.

Di conseguenza, l’autofattura è soggetta alle regole generali: deve essere elettronica e inviata al Sistema di Interscambio.

Dogane: semplificazione della procedura per le dichiarazioni d’intento

La nota prot. 69283/RU del 12 luglio 2019 si sofferma sulle disposizioni contenute nel Dl Crescita – n. 34/2019 – di interesse per il settore.

Una delle novità introdotte riguarda la semplificazione della procedura per le dichiarazioni d’intento: pur rimanendo in essere la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, viene eliminato l’obbligo di consegnare la stessa al fornitore o prestatore, o in dogana, accompagnata dalla ricevuta dell’avvenuta presentazione.

Questo perché si prevede che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenga l’indicazione del protocollo di ricezione e che tale dato sia indicato dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale.

In aggiunta, il Dl Crescita ammette che una dichiarazione d’intento possa riguardare più operazioni doganali d’importazione.

Altra modifica riguarda l’aspetto sanzionatorio: viene prospettata nuovamente una sanzione proporzionale - dal 100 al 200 per cento dell'imposta – a carico del cedente o del prestatore in caso di cessione o prestazione senza applicazione dell’IVA in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica, che rimane a cura del cessionario.

Pagamento dei diritti doganali: nuove modalità

Altra novità concerne la previsione di nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali, modificando l’articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.). Vengono, quindi, ammessi:

Tale cambiamento tiene conto delle innovazioni tecniche relative ai pagamenti effettuati dai privati a favore della pubblica amministrazione mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Infatti, le Dogane hanno aderito al Sistema “pago PA”.

Si specifica che le nuove modalità di pagamento riguardano non solo i diritti doganali (quelli indicati dall’articolo 34 del T.U.L.D.), ma anche tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (ad esempio, la tassa di ancoraggio).

Inoltre, i vari sistemi di pagamento possono essere utilizzati anche per provvedere al versamento delle sanzioni.

Un provvedimento agenziale dovrà essere emesso per definire le specifiche modalità per l’attuazione della disciplina.

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