In materia di salute e sicurezza sul lavoro è previsto che il medico competente consegni all’INAIL la documentazione inerente le esposizioni a radiazioni ionizzanti dei dipendenti entro un termine dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa.
Con comunicato del 28 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che tale termine, precedentemente pari a sei mesi, è stato ora portato a nove mesi decorrenti sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti.
Si rammenta che, su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga ai predetti termini di consegna, giusto articolo 140 del D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, entrato in vigore il 27 agosto 2020.
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