Documenti informatici, scadenza imposta di bollo

Pubblicato il 29 aprile 2016

Il 29 aprile 2016 è l'ultimo giorno utile per il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti fiscali tenuti con modalità informatica (libri, registri e fatture attive), con riferimento al periodo d’imposta 2015.

Con la conservazione in formato digitale di documenti fiscali o scritture contabili che assolvono l’imposta di bollo, cambia la modalità di calcolo e di pagamento della suddetta imposta rispetto ai documenti cartacei.

Il Dm 17 giugno 2014 ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa a fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno debba avvenire in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, eliminando anche le comunicazioni all’agenzia delle Entrate previste dalla precedente disciplina, che prevedeva due pagamenti, entrambi da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, uno a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno appena concluso e uno a preventivo per l’imposta che si presumeva di dover pagare per l’anno a venire.

Con le semplificazioni introdotte per la "conservazione elettronica dei documenti informatici", invece, è previsto ora il pagamento di un'imposta unica su fatture, atti e registri.

Termine di versamento

Il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici e scritture rilevanti ai fini tributari, deve essere eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi, per le fatture elettroniche trasmesse alla PA nel corso del 2015 assoggettate ad imposta di bollo, il pagamento di quest'ultima in unica soluzione deve essere assolto entro il 29 aprile 2016, dato che febbraio ha avuto 29 giorni.

Modalità di versamento

Il versamento dell’imposta di bollo – secondo le indicazioni del Dlgs 241/1997 – deve avvenire tramite modello di versamento F24, impiegando il codice tributo “2501” (“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”), ed indicando nel campo“anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

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