Docenti e ricercatori. Scadenza termine per fruire del regime agevolato

Pubblicato il 20 settembre 2022

La L. n. 234/2021 (di bilancio 2022) è intervenuta nel DL n. 34/2019, aggiungendo i commi 5-ter e 5-quater all’articolo 5, dando la possibilità di prolungare il regime agevolativo previsto per docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020.

Gli adempimenti per tale differimento devono essere posti in essere entro il 27 settembre 2022.

Bonus docenti o ricercatori: chi interessa

Nello specifico, possono accedere al beneficio fiscale i docenti o ricercatori:

Bonus docenti o ricercatori: quanto si versa

Ad attuare quanto stabilito dalla LdB 2022 è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 102028 del 31 marzo 2022 il quale prevede la possibilità di esercitare l’opzione per prorogare l’agevolazione versando, in un’unica soluzione, un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

In particolare, è dovuto il versamento del:

Bonus docenti o ricercatori: modalità di versamento

I soggetti agevolati dovranno effettuare il versamento:

Necessaria una richiesta al datore di lavoro

Per vedersi applicare i benefici, docenti e ricercatori devono inoltrare richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Però, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, l’adempimento va eseguito entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (ossia il 27 settembre 2022).

N.B. Gli esercenti attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

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