Docenti e ricercatori. Scadenza termine per fruire del regime agevolato
Pubblicato il 20 settembre 2022
La L. n. 234/2021 (di bilancio 2022) è intervenuta nel DL n. 34/2019, aggiungendo i commi 5-ter e 5-quater all’articolo 5, dando la possibilità di prolungare il regime agevolativo previsto per docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020.
Gli adempimenti per tale differimento devono essere posti in essere entro il 27 settembre 2022.
Bonus docenti o ricercatori: chi interessa
Nello specifico, possono accedere al beneficio fiscale i docenti o ricercatori:
- che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
- che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020;
- che al 31 dicembre 2019 risultano fruitori del regime previsto dall’art. 44 del DL 78/2010, cioè l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% di quanto percepito.
Bonus docenti o ricercatori: quanto si versa
Ad attuare quanto stabilito dalla LdB 2022 è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 102028 del 31 marzo 2022 il quale prevede la possibilità di esercitare l’opzione per prorogare l’agevolazione versando, in un’unica soluzione, un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
In particolare, è dovuto il versamento del:
- 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto di agevolazione (articolo 44 del Dl n. 78/2010), relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione. L’unità immobiliare può essere acquistata dal lavoratore o anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto della medesima agevolazione, riguardanti il periodo d’imposta precedente a quello dell’opzione, se i figli minorenni sono almeno tre, anche in affido preadottivo, e il beneficiario diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione. Anche in questo caso, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Bonus docenti o ricercatori: modalità di versamento
I soggetti agevolati dovranno effettuare il versamento:
- con modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà comunicato con successiva risoluzione;
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se tale periodo è terminato il 31 dicembre 2021, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del 31 marzo 2022.
Necessaria una richiesta al datore di lavoro
Per vedersi applicare i benefici, docenti e ricercatori devono inoltrare richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Però, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, l’adempimento va eseguito entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (ossia il 27 settembre 2022).
N.B. Gli esercenti attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.