Docente incapace di insegnare, sì alla dispensa

Pubblicato il 26 giugno 2023

E' legittimo il provvedimento di dispensa dal servizio assunto nei confronti della docente che si sia dimostrata incapace di insegnare.

Con sentenza n. 17897 del 22 giugno 2023, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una insegnante della scuola secondaria contro la decisione di conferma della sua destituzione dal servizio ex art. art. 512 D. Lgs. n. 297/1994, per incapacità didattica, intesa come "assoluta e permanente inettitudine alla docenza".

Incapacità didattica? Insegnante dispensata

Dopo che, in primo grado, erano state accolte le ragioni d'impugnazione della docente, in sede di gravame la Corte d'appello aveva concluso per la legittimità del provvedimento di destituzione emesso dalla Pubblica amministrazione.

La Corte territoriale, in particolare, aveva tenuto conto delle prove documentali rinvenibili nel corposo fascicolo procedimentale.

Il riferimento era ai verbali del Dirigente scolastico e alle risultanze degli accertamenti effettuati dagli ispettori ministeriali, documenti da cui era emerso, in primo luogo, il fatto che la docente, su 24 anni di insegnamento, era risultata assente per complessivi 20 anni (di cui i primi 10 totalmente assente e, per i residui 14, in gran parte in malattia), totalizzando, in definitiva, un totale cumulativo di 4 anni di insegnamento che rendeva impossibile esaminare periodi più lunghi di quello oggetto di ispezione (di 5 mesi).

Tali verbali attestavano i fatti storici avvenuti in presenza degli ispettori, degli insegnanti, degli allievi e potevano considerarsi, in quanto appresi direttamente dai primi e riferiti a quanto storicamente successo durante le lezioni, prove valutabili ai fini di causa.

Ebbene, dall'analisi di tutti tali documenti poteva trarsi un giudizio tecnico di modalità incompatibili con l'insegnamento nella scuola secondaria: in essi, peraltro, si riportava che la docente non aveva i libri di testo, presentava disattenzione durante le interrogazioni ed effettuava un'assegnazione dei voti in modo casuale.

Doveva ritenersi provata, ciò posto, la carente metodologia di lavoro manifestata dall'insegnante nel periodo esaminato, caratterizzato da lezioni sostanzialmente improvvisate.

Il tutto senza considerare altri fatti presuntivi, ricavabili dalle convergenti dichiarazioni degli studenti, di altri docenti, o del personale scolastico dai quali era emerso che la professoressa, rientrata a scuola dopo un periodo di assenza, non aveva mai preso visione del programma svolto dal supplente che la aveva sostituita, violando così il principio della continuità didattica insito in qualsiasi programma scolastico.

Capacità didattica assente, dispensa dal servizio

Tutte considerazioni, queste, confermate anche dal Collegio di legittimità, secondo il quale la Corte territoriale aveva correttamente vagliato tutto il materiale probatorio a sua disposizione nonché verificato, dandone puntuale riscontro nella motivazione, la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa dal servizio.

Leggendo tutti i fatti emersi in modo unitario, infatti, i giudici di merito avevano ritenuto che sussistessero "impreparazione, incoerenza, confusione didattica" e che fossero carenti gli aspetti "vitali", "essenziali" dell'insegnare, di tal ché andava esclusa qualsivoglia capacità didattica "residua" della docente.

Nella decisione, in particolare, la Cassazione ha sottolineato come la libertà d'insegnamento, quale libertà individuale e valore costituzionale, non sia tuttavia illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento, vale a dire dell'alunno.

Detta libertà, ossia, comprende certamente un'autonomia nella scelta di metodi appropriati d'insegnamento, ma questo non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni: una libertà così intesa equivarrebbe, infatti, a una libertà di non insegnare, incompatibile con la professione di docente.

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