Disco verde dall’Aula del Senato alla fiducia chiesta sul maxiemendamento presentato al cd. “D.L. tutela lavoro” (D.L. n. 101/2019), recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. All’art. 1 del decreto legge sono contenute tutte le norme in merito ai riders. A tal proposito, la novità principale riguarda l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai riders soggetti alle direttive del datore di lavoro, ossia quei lavoratori le cui modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 3 novembre, passa ora alla Camera. Ecco le principali novità.
La soluzione individuata per i riders è duplice:
In quest’ultimo caso, si va dal divieto di retribuire il lavoratore “a cottimo”, vale a dire a consegne effettuate, alla copertura antinfortuni e contro le malattie professionali, passando per il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL).
Altra importante modifica riguarda l’estensione del concetto di collaborazioni etero organizzate dal committente, ossia le “finte collaborazioni” alle quali si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. Sul punto, il “D.L. tutela lavoro” interviene con due modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015:
Dunque, il collaboratore etero organizzato rimane tecnicamente “autonomo”, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione, limiti di orario, ferie e previdenza, il suo rapporto è regolato allo stesso modo dei dipendenti. Sono escluse le norme riguardanti la tutela dei licenziamenti.
Il “D.L. tutela lavoro” introduce anche altre novità, che possono essere così sintetizzate:
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