Con ordinanza interlocutoria n. 11749 del 3 maggio 2019, la Prima sezione civile della Cassazione ha investito le Sezioni Unite della questione circa l’immediata applicabilità del Decreto legge cosiddetto “sicurezza” (n. 113/2018) con riferimento alle domande di permesso per motivi umanitari proposte prima della relativa entrata in vigore.
Sulla specifica tematica, la Cassazione si è di recente pronunciata con sentenza n. 4890/2019, propendendo per la non applicabilità delle nuove disposizioni rispetto ai procedimenti già in itinere prima della vigenza del DL, ovvero, già pendenti al 5 ottobre 2018, affermando che le istanze promosse prima di tale data debbano essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
Conclusione, questa, non condivisa dalla Sezione rimettente, contraria, all’opposto, alla tesi della inapplicabilità immediata della recente normativa.
Secondo quest’ultima, ossia, l’applicazione delle nuove disposizioni sul permesso di soggiorno per motivi umanitari sarebbe immediata, non potendo interessare solo le domande presentate dopo la sua entrata in vigore.
Da qui la rimessione degli atti di causa al Primo presidente della Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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