Dl semplificazioni. Rottamazione ter per chi non ha versato entro il 7 dicembre 2018

Pubblicato il 18 gennaio 2019

Il Decreto legge semplificazioni, Dl n. 135 del 14 dicembre 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, è in corso di esame in Commissione finanze del Senato, in attesa che la sua legge di conversione approdi in aula il prossimo 22 gennaio.

Nel passaggio parlamentare sono stati presentati una serie di emendamenti alle Commissioni riunite del Senato, tra cui anche uno riguardante la Rottamazione ter.

Un correttivo a firma della maggioranza parlamentare, infatti, vuole offrire un nuova possibilità di adesione anche a coloro che inizialmente non erano stati annoverati tra i beneficiari della nuova rottamazione delle cartelle introdotta dal Decreto fiscale collegato (Dl 119/2018).

Rottamazione ter anche per chi non ha pagato entro il 7 dicembre

Proprio il Dl n. 119/2018 aveva, infatti, previsto che potessero accedere alla rottamazione ter delle cartelle tutti quei contribuenti che avevano aderito alla rottamazione bis, ma non avevano pagato integralmente il dovuto nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Ad una condizione, però: che effettuassero il pagamento di tali somme entro il 7 dicembre 2018.

Un decreto legge entrato in vigore originariamente il 24 ottobre 2018 e poi convertito – con modificazioni – in legge il 17/12/2018 aveva fissato tale scadenza, generando però una serie di incertezze operative, tanto che al riguardo è stata interpellata più volte anche la stessa Agenzia delle Entrate.

Il nuovo emendamento presentato al Dl semplificazioni ha, ora, l’obiettivo di trovare una soluzione favorevole a tutti quei debitori che non erano riusciti a rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018.

Rottamazione ter nuova apertura, ma rate più corte

Il correttivo dovrebbe far pensare ad una vera e propria “riapertura” per quei contribuenti che, ora, potranno accedere alla rottamazione ter per tutto quanto ancora da versare.

Vi è, però, un cambiamento nelle date di versamento.

Secondo la nuova proposta, infatti, è previsto che il pagamento del dovuto avvenga:

Qui si evidenzia la differenza rispetto alla versione del Dl n. 119/2018 prima dei correttivi, che prevedeva per chi avesse aderito alla rottamazione bis, e conseguentemente regolarizzato gli omessi versamenti entro il 7/12/2018, in caso di scelta del pagamento rateale, di poter versare l’ultima rata entro il 30 novembre 2023. Dunque, con un lasso di tempo maggiore.

Saldo e stralcio con possibili modifiche

Con l’emendamento in commento, potrebbero essere apportate delle modifiche anche all’istituto introdotto dalla Pace fiscale e noto come “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018, art. 1, comma 193).

Avendo, quest'ultimo, un ambito soggettivo e oggettivo più ristretto rispetto alla cosiddetta rottamazione ter, con la modifica proposta si vorrebbe evitare di far automaticamente transitare il contribuente alla rottamazione-ter, in caso di inammissibilità al saldo e stralcio.

Si ricorda che per essere ammessi a tale istituto, i contribuenti devono presentare apposita istanza, mediante il modello SA-ST entro il 30 aprile 2019.

La ratio dell’emendamento è quella di precludere il passaggio automatico da “saldo e stralcio” a “rottamazione-ter” per le persone giuridiche, per evitare un utilizzo strumentale del saldo e stralcio ad una categoria di soggetti (le persone giuridiche), che sono escluse a priori da esso.

Le persone fisiche, invece, possono beneficiare del transito automatico alla rottamazione ter, nel caso in cui, avendo aderito alla rottamazione-bis, non hanno integralmente pagato quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018, a condizione che le stesse versino entro il 30/11/2019 il 30% del totale dovuto e completino il pagamento entro il 30/11/2021.

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