Dl Semplificazioni. Il Senato approva la fiducia

Pubblicato il 07 settembre 2020

Nella seduta del 4 settembre il Senato ha votato la fiducia sul Decreto legge Semplificazioni. Con 157 voti favorevoli, 87 contrari ed un astenuto è stato approvato l’emendamento interamente sostitutivo del Ddl di conversione del DL n. 76/2020. Il testo passa ora alla Camera dei deputati per un’approvazione veloce.

Si ricorda che il decreto prevede alcune semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, semplificazioni procedimentali, misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale, semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Dl Semplificazioni. Appalti tra conferme e novità

Il fulcro del provvedimento restano gli articoli da 1 a 9 in materia di appalti pubblici.

Il lavoro si è concentrato sulla necessità di velocizzare le procedure grazie:

Confermate le correzioni introdotte all’inizio dell’esame del testo in materia di appalti, come per esempio l’allungamento del termine dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 del periodo in cui sono possibili le procedure veloci per le opere pubbliche, così come pure l’obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate e la diminuzione da 150 a 75mila euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di progettazione.

Inalterata anche la dispone sulla partecipazione alla procedura di appalto in caso di mancato rispetto, da parte dei potenziali partecipanti, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. È stata confermata, infatti, la facoltà della stazione appaltante di poter escludere imprese o professionisti dalla partecipazione ad una procedura d'appalto pubblico, qualora la stessa stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare il mancato versamento di tasse e contributi.

Ne deriva che le imprese potenzialmente partecipanti agli affidamenti diretti o alle procedure di gara devono produrre un Durc rilasciato secondo le consuete modalità, non soltanto con riferimento agli appalti e alle procedure di affidamento sorte dopo l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, ma anche con riferimento alle imprese che partecipano a procedure in essere, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore del decreto stesso

Per quanto riguarda i procedimenti di Via (Valutazione di impatto ambientale) delle opere pubbliche, è passato un emendamento, suggerito dal ministero dell’Ambiente, che amplia da 30 a 45 giorni il tempo per i dibattiti pubblici (periodo “partecipativo”), in cui i cittadini possono presentare le loro obiezioni ai progetti. È stata, poi, prevista una procedura di Via anch’essa speciale per le sole opere della transizione energetica e ambientale e per alcune opere prioritarie come, per esempio, le ferrovie.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere una procedura accelerata, con Scia anziché permesso di costruire, per la demolizione e ricostruzione con variazioni di sagoma e volumi vi è stato uno stop che ha bloccato la sua estensione alle città storiche; mentre vengono sburocratizzati gli interventi nelle periferie.

Dl Semplificazioni. Aumenti di capitale e quorum semplificati

Nel maxi-emendamento approvato anche alcune norme a favore delle Pmi per il loro rilancio dopo la crisi causata dal Covid-19.

Alcune novità, infatti, sono previste proprio per favorire gli aumenti di capitale (art. 44).

Il provvedimento prevede che con le maggioranze “semplificate”, le società possano anche aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti.

L’agevolazione relativa ai quorum semplificati (quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale e quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea) è stata slittata dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 ed è stata estesa anche agli aumenti di capitale nelle Srl.

Un'altra semplificazione ha riguardato il regime applicabile alle società quotate “in mercati regolamentati” o “negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”, per le quali è stato eliminato il riferimento al parametro del fatturato (300 mln di euro), ampliando così notevolmente la platea dei soggetti interessati alla quotazione.

Tale norma è volta a favorire soprattutto le Pmi quotate per le quali il maxi-emendamento prevede, inoltre, che gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di Pmi in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso.

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