Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il Dl n. 149 del 9 novembre 2020, decreto Ristori bis.
È disposta la sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19.
I contributi da versare entro il 16 novembre sono sospesi per le attività chiuse e per quelle che subiscono restrizioni. Dentro anche ristoratori, albergatori, agenzie di viaggio e tour operator.
Entrano in extremis nella sfera degli aiuti a fondo perduto: attività collegate ai trasporti, fuori dai principali codici Ateco del settore, e gli operatori che lavorano nelle filiere di agricoltura e pesca, per questi la sospensione dei contributi vale anche per dicembre. L’allegato 1 del decreto, con le attività ammesse al ristoro presenta ulteriori 20 codici Ateco con i relativi coefficienti settoriali per il calcolo dell’importo. Hanno diritto al fondo perduto anche gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina, alberghi.
Inoltre, aumenta del 50% il coefficiente settoriale nel caso di domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse, pertanto il contributo è pari al 200%.
Ristoro - del 30% del contributo secondo i criteri del decreto Rilancio, previa istanza all’Agenzia delle entrate - anche per le attività all’interno dei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive. Questo aiuto resta legato al calo di fatturato o corrispettivi.
Intanto, la zona arancione si allarga e ingloba Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Resta dietro l’angolo la chiusura di tutto il territorio nazionale.
Soggetti. La sospensione dei versamenti vale:
Versamenti. La sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 riguarda:
La ripresa senza applicazione di sanzioni e interessi:
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