Si è tenuta ieri, presso la Camera, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio n. 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio - e ora in discussione in Aula - si segnala una modifica che interessa le attività giudiziarie.
Nello specifico, è stato ritoccato l’articolo 221 - modificativo dell’art. 83 del Decreto-legge n. 18/2020 - introducendo disposizioni concernenti il processo telematico e la partecipazione da remoto alle udienze civili.
L’articolo 83 citato – si rammenta – costituisce la disposizione principale in tema di misure di contenimento del contagio da Coronavirus, sul nostro sistema giudiziario.
L’intervento contenuto nel Dl n. 34/2020 per ora estendeva la disciplina della sospensione dei termini processuali anche al termine per proporre querela.
Nel corso dell’esame del testo presso la Commissione Bilancio, sono state introdotte numerose disposizioni di natura provvisoria, concernenti, come detto, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile.
Tali previsioni hanno efficacia limitata al 31 ottobre 2020 sostanziandosi, con riguardo al processo civile:
Con riferimento al processo penale:
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