Dl Liquidità. Agevolazioni prima casa con termini sospesi

Pubblicato il 08 aprile 2020

Sospese le scadenze per l’agevolazione fiscale c.d. “prima casa”. La previsione è contenuta nel decreto-legge Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile scorso ed ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dl Liquidità. Per le agevolazioni prima casa, termini sospesi

Dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 devono ritenersi congelati tutti i termini riguardanti l’acquisizione del bonus per la prima casa. Pertanto il termine di 18 mesi, previsto dalla normativa per trasferire la residenza nel Comune in cui è stata acquistata l’abitazione da adibire a prima casa, deve intendersi sospeso dal 23 febbraio: ciò significa che il termine si blocca ed il tempo passato prima della detta data si sommerà a quello che inizierà a trascorrere finita la sospensione.

Discorso simile per quanto riguarda il termine di riacquisto per evitare la decadenza dall’agevolazione. Infatti, chi vende l’abitazione “prima casa” entro 5 anni dal rogito d’acquisto incorre nella decadenza dal bonus se non acquista, entro un anno, un’altra casa come abitazione principale. Anche qui, il termine quinquennale deve ritenersi sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

Dl Liquidità. Allargato il credito d’imposta per la sicurezza della salute all’interno delle aziende

Il nuovo decreto-legge approvato il 6 aprile estende l’ambito del credito di imposta del 50%, inserito nel Decreto Cura Italia, per l’acquisto di dotazioni individuali per proteggere i dipendenti dal contagio del Coronavirus all’interno delle aziende.

Il credito è riconosciuto a tutte le imprese, di ogni dimensione, che acquistano dotazioni individuali per i dipendenti, prodotti detergenti, disinfettanti e barriere che tengono le persone a distanza di sicurezza. Devono quindi ritenersi rientranti nel credito d’imposta: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere e pannelli protettivi da collocare all'interno delle imprese.

 Il nuovo Dl non modifica la percentuale del contributo che rimane al 50%. Un successivo decreto ministeriale dovrà fornire informazioni sulle modalità di fruizione del bonus.

Dl Liquidità. Imposta di bollo su e-fattura

Il nuovo provvedimento del Governo contiene novità per quanto riguarda l'imposta di bollo sull'e-fattura, disponendo che se l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre risulta superiore a 250 euro), è possibile effettuare il versamento nei termini delle fatture emesse nel secondo trimestre.

E, se si considera anche l'imposta dovuta per le fatture del secondo trimestre, l'importo complessivo è ancora inferiore a 250 euro, il versamento del primo e secondo trimestre può avvenire nei termini previsti per le fatture emesse nel terzo trimestre.

Nulla viene detto per le liquidazioni relative al terzo e quarto trimestre solare dell’anno, per le quali devono intendersi confermate le ordinarie scadenze.

Dl Liquidità. Iva agevolata per cessioni di farmaci per il Covid-19

Facilitata la cessione dei farmaci per la cura dei malati da Covid-19, da parte delle aziende farmaceutiche. Il decreto-legge Liquidità agevola la cessione sia per quanto riguarda l’Iva che le imposte sui redditi. Normalmente l’azienda non può applicare la detrazione Iva e sconta la tassazione ordinaria ai fini Ires. Ora si prevede, per l’Iva, che la cessione sia equiparata alla distruzione: in pratica, non si applica l’imposta in uscita ma è possibile effettuare la detrazione dell’Iva assolta a monte. Per quanto riguarda le imposte dirette, il valore dei medicinali non verrà conteggiato nei ricavi dell’azienda cessionaria.

Dl Liquidità. Trattamenti di integrazione salariale anche per i nuovi assunti

Più respiro alle aziende che potranno richiedere la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e la Cassa integrazione in deroga anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo scorso.

Questo grazie alla modifica al Decreto Cura Italia da parte del nuovo DL Liquidità. Infatti il Dl n. 18/2020 aveva previsto la possibilità di mettere in Cassa integrazione per nove settimane i lavoratori che erano alle dipendenze delle aziende al 23 febbraio.

Ora, i trattamenti vengono estesi anche ai lavoratori assunti dopo tale data.

Dl Cura Italia. Modifiche ai contratti di affitto con modalità facilitate

La circolare n. 8/E/2020, contenente chiarimenti sulle norme diramate attraverso il Decreto Cura Italia, offre precisazioni sulle modalità con cui effettuare modifiche ai contratti di affitto.

In particolare, devono intendersi sospesi fino al 30 giugno prossimo, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del decreto, anche i versamenti dell'imposta di registro dovuti per la registrazione di un contratto di comodato e/o locazione.

In sostanza, se il termine per effettuare la registrazione cade tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Quindi, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non è dovuto il relativo versamento. Ma se il contribuente, nonostante la possibilità di fruire della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, è dovuto il relativo versamento dell’imposta.

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