La Legge n. 40 del 5 giugno 2020, che converte il decreto Liquidità (Dl 23/2020) come modificato dall’iter parlamentare, è ospitata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.
Nella stessa Gazzetta il testo coordinato.
La legge amplia le misure già adottate per l’emergenza COVID-19. Sulle garanzie rilasciate dalla SACE, sono stati ritoccati i profili soggettivi e oggettivi di intervento e alcuni aspetti procedurali.
Tra le modifiche intervenute sul capitolo delle garanzie statali sui finanziamenti fino al 25%, che alza il limite del fatturato a 30.000 euro e prolunga la durata a 10 anni, ci sono due importanti concessioni:
Non ha perso tempo l'ABI, che ha già diffuso alle banche la circolare in cui sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione. L’Associazione esorta l'immediato impegno attuativo delle banche.
Escluse, con la legge di conversione, invece le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali (giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea).
Tuttavia, la condizione non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Si ricorda che il nuovo articolo 1-bis dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento.
In tal caso la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
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