E’ approdata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 giugno 2020, la Legge n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 28/2020 in materia di Giustizia e intercettazioni.
Contestualmente, è stato anche pubblicato il testo del Dl in oggetto, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Il Decreto – recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19” – dispone, in primo luogo, la proroga al 1° settembre 2020 del termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni (di cui al decreto legislativo n. 216/2017) sarà applicabile.
Da segnalare, inoltre, che è stato ripristinato il termine originario del 30 giugno per la fine della Fase 2 dell’emergenza negli uffici giudiziari: dal 1° luglio 2020, in base alla modifica introdotta dal Senato, il sistema giudiziario tornerà alla normalità.
E’ anche integrato l'elenco delle udienze civili alle quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini nella Fase 1 dell'emergenza, con l’aggiunta delle cause relative a diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile.
A seguire, è stata resa la precisazione che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020.
Sempre rispetto ai procedimenti penali, sono escluse le modalità da remoto per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
Viene disciplinato, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero.
Si segnala, di seguito, la previsione che introduce la mediazione civile obbligatoria per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza Covid-19: per le cause di natura contrattuale da instaurare a seguito di inadempimenti conseguenti al rispetto delle misure di contenimento del contagio viene reso necessario il previo espletamento della mediazione, come condizione di procedibilità.
Tra le ultime modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare per quel che riguarda le carceri e l’ordinamento penitenziario si segnalano:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".