E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (cosiddetto Dl Fisco-Lavoro).
In Gazzetta, anche il testo coordinato del medesimo Dl.
Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala la previsione che, a modifica dell'art. 12 del DPR n. 602/1973, stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo.
Contestualmente, vengono circoscritti i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento.
Nel dettaglio, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nelle sole ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
Ulteriore disposizione disciplina le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione.
Si prevede, segnatamente, che il riscossore provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte.
Chiarite, altresì, le modalità per la richiesta del predetto pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, avviene esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario.
A tal fine, le somme sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata (PEC).
Il soggetto legittimato, all'atto della richiesta, dovrà fornire gli estremi del proprio conto corrente bancario e non potrà procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme se non sono decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della medesima richiesta.
Per espressa previsione, tali disposizioni si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (21 dicembre 2021).
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