Per pagare quanto indicato nelle comunicazioni di irregolarità – avvisi bonari - inviate dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni fiscali presentate viene concesso un raddoppio dei termini.
È l’effetto dell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del Dl n. 21/2022 (Decreto Energia) per “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie ed alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico” (nuovo articolo 37-bis).
Si ricorda che le comunicazioni di irregolarità o comunemente chiamate avvisi bonari sono atti emessi dal Fisco che, attraverso procedure automatizzate, procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (art. 36-bis del Dpr 600/73) ed alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (art. 54-bis del Dpr 633/72).
Quanto dovuto a seguito di tali controlli automatici viene direttamente iscritto nei ruoli a titolo definitivo. Non si procede all’iscrizione a ruolo qualora, in tutto o in parte, si effettui il pagamento delle somme entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Vediamo nello specifico quanto prevede la nuova norma.
Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022 e il 31 agosto 2022, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.
L’articolo 2, comma 2 citato dispone che l'iscrizione a ruolo delle comunicazioni di irregolarità, ovvero la prima richiesta di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate in caso di mancato versamento di imposte ed Iva dichiarati o di maggiori oneri derivanti delle rettifiche dei dichiarativi, non viene eseguita se il contribuente paga quanto richiesto entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni.
Dunque, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione ed il 31 agosto 2022, tale termine sarà di 60 giorni.
La disposizione, però, non chiarisce se il prolungamento a 60 giorni dei termini di pagamento delle comunicazioni di irregolarità è riferito agli atti trasmessi entro il 31 agosto o ai pagamenti in scadenza entro tale data.
Manca anche il riferimento alla possibilità prevista di effettuare il pagamento degli avvisi avvalendosi della rateizzazione. Senza tale indicazione, l’intero importo sarebbe assoggettato al termine di 60 giorni, mentre il versamento della prima rata dovrebbe avvenire in 30 giorni.
Si resta in attesa di chiarimenti. Il DL Energia deve essere convertito in legge entro il prossimo 20 maggio.
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