Il cd. “Dl Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 22 introduce nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (CIGD).
In particolare, le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro, riconoscono il ricorso fino a nove settimane di cassa integrazione in deroga. La norma include tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi, estendendo la tutela del reddito al personale dei datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, tranne quelli del lavoro domestico. A tal fine, il governo ha messo a disposizione 3,2 miliardi di euro: le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
I trattamenti salariali sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
È espressamente previsto che per la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna la nuova CIGD si aggiunge a quella dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020 dalla durata massima di un mese. Pertanto, oltre alla rispettiva quota del riparto nazionale, queste tre regioni potranno subito concedere prestazioni di cassa, anche prima dei decreti di riparto del Ministero del Lavoro.
Inoltre, all’art. 19 è previsto che le aziende le quali al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di CIGO speciale per un periodo non superiore a nove settimane. Ciò al fine di non penalizzare quelle che avevano già avviato un percorso di ristrutturazione con motivazioni diverse da quelle che stanno vivendo ora nella fase emergenziale.
La concessione del trattamento ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Infine, sempre in tema di aiuti economici, all’art. 27 è previsto che ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Si tratta di un importo esentasse e spetta previa domanda all’INPS, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
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