Dl crescita. Patent box, sistema opzionale per la determinazione del reddito agevolabile

Pubblicato il 25 aprile 2019

Nel testo del Dl crescita, approvato dal Consiglio dei ministri, anche alcune misure di contrasto all’evasione e di semplificazione per i contribuenti.

Dal 2019 nuovo adempimento per le piattaforme digitali

Per favorire l’emersione della base imponibile Iva, il Dl crescita prevede che il soggetto passivo “marketplace”, che facilita, attraverso un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o di beni già intra-Ue, dovrà trasmettere all’Amministrazione finanziaria una serie di dati per ogni fornitore.

Secondo modalità individuate dall’Agenzia delle Entrate, dovranno essere trasmessi: denominazione, residenza, domicilio e indirizzo di posta elettronica, totale unità vendute in Italia e, a scelta dell’obbligato, ammontare totale prezzi di vendita e prezzo medio delle unità cedute.

Tali obblighi di natura informativa sono imposti in capo a tutte le piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di beni ceduti.

La trasmissione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a ciascun trimestre: il primo invio dovrebbe avvenire entro luglio 2019

Entro luglio 2019, quindi, è previsto il primo invio dei dati relativi a ciascun fornitore da parte delle piattaforme digitali, comprese le informazioni delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.

Contestualmente, è stata differita al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 11-bis del Dl semplificazioni 135/18, con cui è stato attribuito il ruolo di soggetti passivi d’imposta alle piattaforme digitali che vendono cellulari, tablet, pc e console, in concomitanza con l’avvio della operatività della Direttiva 2017/2455/Ue.

Semplificazioni per chi ha rapporti commerciali con San Marino

Alcune semplificazione degli adempimenti certificativi, sia per le operazioni attive che per quelle passive, sono previste per gli operatori economici italiani che hanno rapporti commerciali con San Marino.

È stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, analogamente a quanto già atteso per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive e oggettive.

Per poter attuare tale misura, che riguarderà sia il ciclo attivo che quello passivo, sarà necessaria una modifica del Dm del 24 dicembre 1993, che disciplina ai fini Iva i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio a San Marino.

Modifica al regime Patent box: determinazione autonoma del reddito agevolabile

Il decreto crescita prevede anche alcune modifiche all’accesso al regime patent box.

L’obiettivo è molteplice:

A tal fine, l’articolo 4 del provvedimento ha previsto l’introduzione di un sistema opzionale con il quale l'impresa determina in via diretta e autonoma il reddito agevolabile, predisponendo un’apposita documentazione per i successivi controlli.

Il relativo confronto con l’Amministrazione finanziaria è, quindi, rimandato proprio alla successiva fase di controllo.

Pertanto, a decorrere dal 2019 - periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita - i soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono utilizzare il patent box possono scegliere di determinare, direttamente ed autonomamente, e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie in una “idonea documentazione”.

Circa la fruizione del beneficio, il reddito sarà escluso da tassazione con una variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo.

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