Pubblicata la Legge di conversione del Decreto Bollette, recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Si tratta della Legge n. 34 del 27 aprile 2022, che è approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile.
Durante l’iter di conversione del provvedimento sono stati confermati gli impianti normativi originari, con alcune novità.
Rimaste inalterate le misure contenute nella versione originaria del decreto per far fronte agli aumenti del gas e dell’energia elettrica riguardanti:
l’azzeramento degli oneri generali delle bollette nel secondo trimestre 2022;
l’abbattimento dell’IVA al 5% e degli oneri generali nel settore del gas;
implementazione del bonus sociale elettrico e gas.
Allo stesso tempo, però, è stato inserito nel testo coordinato del provvedimento l’articolo 19-quater "Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici" che dispone che, per ridurre i consumi termici degli edifici e ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del DPR 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
In materia di Superbonus 110%, è stato ampliato il perimetro degli interventi che rientrano nella maxi-detrazione.
Con la Legge di conversione n. 34/2022, è stato allargato il raggio d’azione del 110%, ma con alcuni limiti per le nuove voci.
La novità è che tra le spese sostenute per gli interventi trainanti rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici; senza, tuttavia, fissare un massimale specifico. In questo modo, secondo quanto si legge nella relazione del Senato, “si è provveduto ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
L’agevolazione per questo tipo di impianti, quindi, non viene aggiunta alle voci esistenti, ma viene inserita nel catalogo delle modalità con cui realizzare gli interventi trainanti.
Ciò vuol dire che le sonde geotermiche saranno agevolate al 110%, senza avere però un massimale dedicato; pertanto, per gli edifici condominiali si dovrà restare, per l’intero impianto, all’interno di un massimale di 20mila euro per immobile fino alle otto unità e di 15mila euro per immobile oltre la soglia di otto unità.
Per il Superbonus e gli altri bonus edilizi è stato portato a quattro il numero totale di cessioni del credito d’imposta che si possono effettuare.
Il nuovo articolo 29-bis in tema di cessioni dei bonus edilizi, infatti, legittima fino a quattro passaggi, consentendo alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Introdotto, inoltre, un articolo anche per la proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA.
Al fine di consentire l’esercizio delle suddette opzioni, di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, sarà possibile, per il 2022, inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione anche dopo il termine del 29 aprile 2022, ovvero entro il 15 ottobre 2022.
Per le persone fisiche, invece, resta in vigore il temine del 29 aprile 2022.
All’articolo 33 “Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo” è stato aggiunto, rispetto alla versione originaria, un ulteriore periodo al comma II, che stabilisce che, ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto.
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