Dl anti-infrazioni: l’istanza per il rimborso Iva solo in assenza di stabile organizzazione
Pubblicato il 23 settembre 2009
Il testo finale del decreto anti infrazioni, che pone rimedio alle procedure di infrazione per ritardato o non corretto recepimento delle direttive comunitarie, prevede che solo i contribuenti Ue che non hanno stabile organizzazione in Italia, a prescindere dalla riferibilità dell’acquisto ad essa o alla casa madre estera, debbano presentare le richieste di rimborso Iva, ex articolo 38-ter del Dpr 633/72. Conseguentemente ne sono esonerati i contribuenti con stabile organizzazione nel territorio italiano.
È confermato, poi, quanto previsto per i fondi comuni non armonizzati. Il decreto stabilisce che i proventi dei fondi esteri non armonizzati non partecipano alla formazione del reddito imponibile dell’investitore sottoscrittore, ma saranno assoggetti a ritenuta del 12,50% a titolo di imposta. Sono state mantenute, inoltre, le disposizioni fiscali sulle Siiq.