Approvato dal Consiglio dei ministri il 23 maggio 2023 il cosiddetto DL alluvione, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi verificatisi in Emilia Romagna dal 1° maggio 2023.
Numerose le misure adottate dal Governo per sostenere cittadini ed imprese in difficoltà in un frangente così drammatico; in questa sede ci soffermiamo sulla sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi, la cassa integrazione emergenziale e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Secondo quanto disposto dall’art. 1 della bozza del provvedimento, sarebbero sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano la residenza o la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni dell’Emilia Romagna colpiti da alluvione.
L’elenco dei territori rientranti nella sospensione è per ora il seguente:
Sempre dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi anche i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei medesimi territori, anche per conto di aziende e clienti operanti al di fuori degli stessi.
Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 emerge la possibilità per i lavoratori di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di novanta giorni e fino ad un limite complessivo di 580 milioni di euro.
La notizia appare confermata da analogo comunicato pubblicato dal Ministero del lavoro sul proprio sito istituzionale.
Infine, secondo l’art. 8 della bozza del DL alluvione, sarebbe prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, dal 1° maggio 2023 per un periodo di sessanta giorni in favore dei lavoratori subordinati del settore privato, escluso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a seguito dell’alluvione e dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui sopra, che non hanno ancora maturato i requisiti per accedere alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere la propria attività e che operino in uno dei Comuni indicati, è riconosciuta per il 2023 una indennità una tantum di importo ancora da stabilire (comunque, fra i 3.000 e i 5.000 euro).
Un prossimo decreto ministeriale stabilirà i criteri e le modalità per la concessione delle indennità.
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