DL Agosto, bonus sponsorizzazioni a favore del settore sportivo

Pubblicato il 23 settembre 2020

L’articolo 81 del Decreto legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) prevede un credito d’imposta pari al 50% delle somme versate per gli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Lo scopo, per l’anno 2020, è quello di favorire il reperimento di fondi e finanziamenti nell’ambito sportivo non solo dilettantistico, ma anche professionistico.

Il legislatore ha utilizzato il meccanismo della leva fiscale in favore di coloro che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Le caratteristiche del suddetto credito d’imposta sono analoghe a quelle previste per il Bonus in investimenti pubblicitari incrementali, così come riformulato per l’anno 2020 dal Decreto Cura Italia, prima, e dal Decreto Rilancio, poi.

Decreto Agosto, caratteristiche del bonus sponsorizzazioni squadre sportive

Il nuovo tax credit, a favore del settore dello sport, è pari al 50% degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà ad una ripartizione tra i beneficiari, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ed esso spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L'investimento complessivo non deve essere inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per le spese di sponsorizzazione costituisce, per l’erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.

Non è chiaro quale sia l’ammontare di spesa che dà diritto al credito d’imposta, nel caso in cui la durata del contratto di sponsorizzazione superi il 31 dicembre 2020.

In attesa di veder stabiliti i criteri di attuazione della norma di cui all’articolo 81 da parte di un prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, di concerto con il MEF, si guarda ad alcune specificazioni rese a proposito del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis del Dl 50/2017 e relativo Dpcm 90/2018 di attuazione).

Nelle Faq del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, aggiornate all’8 agosto 2020, relative al suddetto Bonus pubblicità, infatti, è stato precisato che per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova applicazione il comma 2, lettera b), dell’articolo 109, del Tuir in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

Non è stato fatto, invece, alcun richiamo alla seconda parte della lettera b), secondo la quale, per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, rileva la data di maturazione dei corrispettivi, criterio adatto ai contratti che hanno un contenuto economico costante nel tempo.

Dal momento che il criterio dell’ultimazione del servizio contrasta, in molti casi, con quello della “competenza economica”, secondo i principi contabili nazionali e internazionali, e tenuto conto del fatto che con riferimento all’agevolazione fiscale in questione il periodo in cui possono essere sostenute le spese agevolabili è molto ristretto, è auspicabile che il Dpcm di attuazione sia esplicito nell’escludere che, per stabilire il momento dell’effettuazione dell’investimento pubblicitario, si debba fare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo unico.

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