In caso di divisione ereditaria, è da escludersi che l’assegnazione dei beni sia subordinata al pagamento del conguaglio, il quale si configura invece come effetto legale secondario rispetto alla divisione medesima.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il ricorso di alcuni eredi, avverso la pronuncia che attribuiva loro alcuni beni immobili oggetto di una comunione, subordinatamente al pagamento, in favore degli altri condividenti, delle somme a titolo di conguaglio.
Secondo i giudici Supremi, in particolare, la sentenza che eventualmente, nel disporre la divisione della comunione, ponga a carico dei condividenti l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione.
Ne consegue che l’adempimento dell’obbligo di pagamento del conguaglio, non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli arti condividenti mediante i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.
Da ciò si ricava - conclude la Corte con sentenza n. 1656 del 23 gennaio 2017 - che tale pagamento è oggetto di un obbligo nell'interesse degli altri condividenti, e non di un onere che l’assegnatario debba assolvere per conseguire definitivamente l’assegnazione del bene comune in proprietà esclusiva.
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