L’adozione da parte del giudice di secondo grado di un criterio divisionale difforme rispetto a quello adottato dal primo giudice non può essere sottoposta a censura ove non risulti dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’aver differenziato le masse plurime ai fini della divisione.
Tale scelta, rientra, infatti nell’esercizio della potestà discrezionale dell’organo iudicante di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione.
L’importante, in detto contesto, è che venga comunque assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividendi.
Sono questi gli assunti evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17576 pronunciata il 5 settembre 2016 in materia di divisione ereditaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".