Divisione ereditaria Censura se c’è pregiudizio

Pubblicato il 12 settembre 2016

L’adozione da parte del giudice di secondo grado di un criterio divisionale difforme rispetto a quello adottato dal primo giudice non può essere sottoposta a censura ove non risulti dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’aver differenziato le masse plurime ai fini della divisione.

Tale scelta, rientra, infatti nell’esercizio della potestà discrezionale dell’organo iudicante di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione.

L’importante, in detto contesto, è che venga comunque assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividendi.

Sono questi gli assunti evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 17576 pronunciata il 5 settembre 2016 in materia di divisione ereditaria.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 marzo 2025 (con Podcast)

14/03/2025

CCNL Panificazione Fiesa. Contratto unico del 26/2/2025

14/03/2025

Panificazione Fiesa. Ccnl unico

14/03/2025

Via libera alla riforma delle accise e nuove regole doganali 2025: novità per carburanti e imprese

14/03/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 marzo 2025 (con Podcast)

14/03/2025

Mancato superamento del periodo di prova: ticket licenziamento e bonus giovani

14/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy