Lo Studio n. 65-2024/PC - approvato dalla Commissione Studi Processuali del Consiglio Nazionale del Notariato e pubblicato sul sito ufficiale del CNN il 5 febbraio 2025 - affronta la tematica della divisione endoesecutiva nell’ambito del pignoramento immobiliare della quota indivisa.
La divisione endoesecutiva è il procedimento che, nell’ambito dell’esecuzione forzata su un bene indiviso, consente di sciogliere la comunione tra i contitolari per agevolarne la liquidazione o l’assegnazione.
L’analisi condotta dai notai si focalizza sugli aspetti procedurali e sul ruolo degli ausiliari del giudice, con particolare attenzione alla figura del notaio, che assume un'importanza centrale nella gestione della vendita forzata e della divisione dei beni.
L’obiettivo dello studio è fornire una guida operativa sulla corretta gestione della liquidazione delle quote indivise nell’ambito dell’espropriazione forzata, illustrando le possibili scelte che il giudice dell’esecuzione può adottare.
In particolare, il documento analizza:
Lo studio fornisce inoltre una dettagliata esposizione delle norme applicabili e delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità nell’applicazione delle regole esecutive e divisionali.
La trattazione è arricchita da riferimenti a casi concreti e prassi operative, rendendo il documento un prezioso strumento di lavoro per notai, avvocati, custodi giudiziari e professionisti delegati alle vendite immobiliari.
Lo Studio n. 65-2024/PC conferma che, nella divisione endoesecutiva, il giudice dell’esecuzione può affidare la vendita a professionisti ausiliari, tra cui notai, avvocati e dottori commercialisti, purché abbiano esperienza in procedure esecutive.
Questa delega si inserisce nella cornice della vendita forzata dell’intero bene, quando il cespite indiviso non è comodamente divisibile o non è possibile l’assegnazione.
Il professionista delegato gestisce le operazioni di pubblicità, raccolta delle offerte, aggiudicazione e redazione del decreto di trasferimento, garantendo il rispetto delle norme sulla prelazione dei coeredi e sulla distribuzione del ricavato tra i creditori.
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