Il soggetto sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno che non osservi il divieto di partecipare a pubbliche riunioni non può rispondere del reato previsto dall’articolo 75, comma 2, del Decreto legislativo n. 159/2011.
E’ questa l’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, resa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31322 del 10 luglio 2018, con la quale è stato evidenziato che la disposizione di riferimento, per quel che concerne la nozione di “pubblica riunione”, è stata redatta in termini troppo vaghi ed eccessivamente ampi, con deficit di certezza, ossia di tassatività.
Sulla base di questo principio, i giudici di legittimità hanno annullato, senza rinvio, la decisione del Gup di condanna per il reato previsto dall’articolo 75 citato in capo ad un uomo che si era recato ad assistere ad un incontro di calcio, contravvenendo al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, contenuto nella misura di sorveglianza speciale cui era sottoposto.
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