Divieto di abuso del diritto a partire dal 2009
Pubblicato il 07 dicembre 2013
Secondo la Commissione tributaria regionale di Milano, Sezione di Brescia - sentenza n.
144/66/2013 – il divieto di abuso del diritto è applicabile solo con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 2009 in quanto solo da questo anno la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1465/2009, ha posto fine alle diverse precedenti interpretazioni; per i giudici tributari, ossia, solo da tale termine la norma è stata compiutamente definita e applicata ai tributi.
Una diversa interpretazione – conclude la Ctr - vedrebbe violato lo Statuto dei diritti del contribuente.