La clausola di Regolamento condominiale che vieta ai condomini di destinare le singole unità a bed and breakfast, pensioni o affittacamere – traducendosi in una limitazione ai loro poteri e facoltà sulle parti di esclusiva proprietà – per avere efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare (acquirenti dei singoli appartamenti), deve essere trascritta nei registri immobiliari, oppure essere menzionata ed accettata espressamente negli atti d’acquisto.
Difatti, in materia di Regolamento condominiale, la previsione che limiti la destinazione delle proprietà esclusive di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche. Per cui l’opponibilità ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie di queste, avendo dunque riguardo alla trascrizione del relativo peso.
E’ tutto quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 21024 depositata il 18 ottobre 2016.
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