Dividendi e plusvalenze. I commercialisti illustrano le novità della legge di Bilancio 2018

Pubblicato il 17 settembre 2018

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate”.

Dividendi e plusvalenze: le novità della Legge di Bilancio 2018

La Legge n. 205 del 2017 ha modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

La stessa Legge ha previsto anche uno specifico regime transitorio con riferimento alla disciplina dei dividendi, che ha fatto, però, sorgere alcuni dubbi interpretativi.

Nello specifico è stato l’articolo 1, comma 999 della Legge n. 205/2017 ad uniformare il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata.

Al fine di uniformare e semplificare il trattamento fiscale delle partecipazioni “qualificate” a quella dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, ne è stata rivista l’imposizione fiscale, prevedendo la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%.

In particolare, sono stati modificati i seguenti riferimenti di legge:

Il documento dei commercialisti analizza, per prima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze (capital gain), evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità.

Dividendi: novità e regime transitorio

Si legge nel documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, relativamente alla decorrenza delle nuove norme, che le suddette novità si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

In deroga a ciò, però, è stato previsto un periodo transitorio secondo il quale “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017”.

In altri termini, il Legislatore ha previsto una disciplina transitoria che conserva il previgente regime fiscale per gli utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, al fine di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatesi fino a tale esercizio.

Di conseguenza, saranno assoggettati al nuovo regime, da una parte gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dall’altra gli utili portati a nuovo prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione non verrà deliberata entro il 31 dicembre 2022.

I commercialisti hanno tentato di risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, come per esempio quello attinente agli utili che vengono distribuiti dal 1° gennaio 2018, ma la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, ossia anteriormente al periodo di riferimento temporale previsto ai fini dell’applicabilità del regime transitorio.

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