Distribuzione della riserva in sospensione d’imposta, ritenuta del 26%

Pubblicato il 09 agosto 2019

Qual è il regime fiscale applicabile ai soci, titolari di partecipazioni qualificate, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio?  Per l’Amministrazione Finanziaria non ci sono dubbi: i predetti utili scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Infatti, trattandosi di riserve formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio, nel caso di specie non si applica la regola transitoria di cui all’art. 1, co. 1006 della L. n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), bensì la regola generale.

Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 332 dell’8 agosto 2019, in risposta a una società che chiedeva le corrette modalità di tassazione delle riserve distribuite in capo ai soci persone fisiche.

Distribuzione della riserva in sospensione d’imposta, il punto dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’individuazione del regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende, innanzitutto, dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione.

Quindi, in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, la società deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società). Pertanto, la riserva in sospensione d’imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta (2018).

In definitiva, conclude l’Agenzia delle Entrate, poiché i dividendi riguardano utili maturati nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio, nel caso di specie non è possibile procedere all’applicazione della regola, che prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 24%, ma bisogna tenere conto della regola generale. Quindi, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26% calcolata sull’ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai soci detentori.

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