Distributori automatici Trasmissione telematica

Pubblicato il 22 dicembre 2016

Arrivano precisazioni da parte dell’agenzia delle Entrate in merito alle biglietterie automatiche per il trasporto, per la sosta e simili ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha previsto che a decorrere dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni e delle prestazioni è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Cosa si intende per distributore automatico

Distributore automatico, spiega la risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016,  è qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico.

I componenti in questione sono: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli, un erogatore di beni e/o servizi. 

Con provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici (vending machine) che presentano le suddette componenti hardware cui viene aggiunto un ulteriore elemento, una “porta di comunicazione”, capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Distributori esenti dall’obbligo di trasmissione telematica

Gli utilizzatori che possiedono distributori automatici con le caratteristiche di cui sopra, dal 1° aprile 2017 sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Coloro che possiedono distributori non dotati delle caratteristiche elencate non sono soggetti, al momento, agli obblighi in parola.

La risoluzione n. 116/2016 specifica che non rientrano nell’obbligo di trasmissione telematica:

- i distributori di palline contenenti piccoli giochi per bambini;

- i distributori automatici non eroganti beni e servizi ma solo l’attestazione/quantificazione di beni o servizi resi in un altro modo o momento (ad esempio pedaggi autostradali);

- i distributori dei biglietti di trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e di sosta (regolamentata o meno);

- le apparecchiature per l’acquisto di skipass.

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