Dal 1° aprile 2017, gli operatori Iva che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (“vending machine”) avranno l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi, ex articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015, come modificato dall’articolo 4, comma 6, lettera a), Dl 193/2016. Tuttavia, per alcune categorie di distributori l'operazione partirà successivamente.
I soggetti Iva che hanno tale tipologia di macchine, dovranno iniziare a trasmettere telematicamente dal 1° gennaio 2018.
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a definire le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.
Il provvedimento 61936 del 30 marzo 2017, tratta di quei distributori che non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
Non sono interessati dal provvedimento in oggetto i distributori automatici di carburanti, che saranno trattati da un successivo provvedimento.
Il provvedimento contiene anche le specifiche tecniche che dal 30 giugno 2017 saranno valide per tutti i tipi di distributori automatici.
I soggetti passivi Iva che utilizzano queste tipologie di vending machine:
Gli esercenti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potranno utilizzare direttamente il “Registratore Telematico” con riferimento ai distributori automatici presenti nello stesso locale dove quest’ultimo è stato adottato.
Come ogni fase di avvio potranno sussistere difficoltà tecniche, anche indipendenti dalla volontà dei contribuenti. L’Amministrazione finanziaria ne terrà conto.
Per completezza si ricorda che, con provvedimento del 30 giugno 2016, l'Agenzia ha disciplinato una “prima soluzione transitoria”, valida per i distributori automatici dotati di:
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