Distanze legali canne fumarie. Pericolosità presunta

Pubblicato il 25 agosto 2017

Sopravvenuta disciplina meno restrittiva, edificio legittimo

In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l’edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, non conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo. Sicché il confinante non può pretenderne l’abbattimento o comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della costruzione. Tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l’illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all’entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l’illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e quindi, del tutto identica alle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

Sulla scorta di ciò - e su tale fronte - la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha dato ragione all’attuale ricorrente, che aveva costruito una canna fumaria esterna, originariamente, in violazione delle distanze legali dai confini, provocando immissioni di fumi ed odori molesti nella proprietà confinante. Per questo era stata citata in giudizio dal proprio vicino, il quale aveva dapprima ottenuto un ordine di demolizione della predetta canna fumaria e connessi ampliamenti all’impianto di riscaldamento (per l’appunto, impugnato dalla ricorrente).

Respinto invece il motivo di ricorso (censura tuttavia assorbita dalle altre) con cui la ricorrente sollevava l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 890 c.c. piuttosto che dell’art. 873 c.c. – come invece ritenuto dalla Corte d’appello – con la conseguenza che, avendo il Ctu rilevato “la buona qualità dell’aria”, non si sarebbe dovuto far seguito alla demolizione della canna fumaria.

Distanza depositi nocivi, presunzione di pericolosità

Va difatti ricordato – conclude la Suprema Corte con sentenza n. 20357 del 24 agosto 2017 – che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi di cui all’art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche le canne fumarie, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima. Mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata solo ove la parte interessata al manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino. In quest’ottica, non può dunque essere sufficiente invocare la sola applicabilità del citato art. 890 c.c.

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