Il 30 settembre 2020 entrerà in vigore la nuova direttiva relativa al distacco transnazionale dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, recepita con il D.Lgs. n. 122 del 15 settembre 2020 e che, quindi, interviene sul D.Lgs. n. 136/2016 il quale – si rammenta- regola le disposizioni applicate nei confronti dei lavoratori distaccati da imprese localizzate in altri Stati membri in Italia.
Le novità principali sono relative a:
Con specifico riferimento alla durata si evidenzia l’introduzione del “Distacco di lunga durata” (nuovo articolo 4-bis del D.Lgs. n. 136/2016) il quale riduce la durata massima del distacco a 12 mesi prevedendo che, qualora la si superi, ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:
Tuttavia, il periodo massimo di distacco transnazionale è estendibile a 18 mesi previa notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte del prestatore di servizi.
Si evidenza, infine, che per garantire un’adeguata durata al distacco ed evitare elusioni delle norme, la nuova norma chiarisce che, in caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati, la durata di 12 o 18 mesi viene determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori.
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