L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 622 del 1° agosto 2019, ha fornito alcune linee guida per l’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori. Sul punto, il documento di prassi ha chiarito che ai fini della genuinità del distacco, occorre verificare:
Con circolari n. 3 del 22 dicembre 2016 e n. 1 del 9 gennaio 2017, l’INL aveva già fornito indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione del regime sanzionatorio ivi contenuto. L’intervento di prassi, dunque, si pone come vademecum per la raccolta e rielaborazione delle indicazioni di carattere operativo e interpretativo sulla materia in questione e costituisce un valido strumento per svolgere con maggiore uniformità di condotte ed efficacia le iniziative di vigilanza.
In materia di distacco transnazionale di lavoratori, il D.Lgs. n. 136/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extraUE.
In ordine agli obblighi documentali sanciti dal citato art. 10 del predetto decreto legislativo, il referente è incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti in nome e per conto dell’impresa distaccante, nonché le richieste di informazioni e di documentazione, la notifica dei verbali di primo accesso ispettivo e di contestazione delle violazioni riscontrate.
Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di lavoro e di occupazione, occorre tener presente che la materia della retribuzione costituisce uno dei profili più delicati, attualmente oggetto di approfondimenti e di proposte normative a livello europeo, in considerazione dei differenti livelli retributivi previsti dagli ordinamenti degli Stati membri e delle relative fonti.
Va precisato che la finalità perseguita dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 136/2016 è quella di garantire una sostanziale equiparazione delle somme erogate a titolo di retribuzione ai lavoratori distaccati rispetto a quelle corrisposte ai lavoratori abitualmente impiegati in Italia.
Pertanto, per effettuare il raffronto tra la retribuzione corrisposta al lavoratore distaccato e la retribuzione dovuta ai sensi della contrattazione collettiva applicata in Italia, occorre prendere in considerazione l’importo lordo delle somme erogate anziché i singoli elementi costitutivi, i quali, tuttavia, dovrebbero comunque essere individuati in modo sufficientemente dettagliato, al fine di consentire agli organi di vigilanza la comparazione degli importi complessivi.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016, rubricato “autenticità del distacco”, individua una serie di elementi fattuali ai fini della valutazione complessiva dell’operazione posta in essere e disciplina il regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui gli organi di vigilanza accertino fattispecie che non rispettino tali requisiti.
In particolare, gli organi di vigilanza sono chiamati a verificare:
L’organo di vigilanza al fine di effettuare la valutazione complessiva degli elementi sopra riportati dovrà acquisire i seguenti documenti che, ove non esibiti dal soggetto referente, potranno essere richiesti all’Autorità straniera per il tramite della Piattaforma IMI:
In caso di distacco non autentico, il distaccante e il distaccatario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, analogamente a quanto previsto dall'art 18, co. 5-bis, del D.Lgs.n. 276/2003. In ogni caso l'ammontare della sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
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