Le fattispecie disciplinate dall’articolo 18 del Decreto legislativo n. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra le quali anche il reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco, sono state depenalizzate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8/2016.
Ed infatti, tali fattispecie di reato, nella loro ipotesi base, sono punite con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione e devono, pertanto, ritenersi considerate, in assenza di un’espressa esclusione, nel novero dei reati fatti oggetto di depenalizzazione ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 8/2016 che letteralmente sancisce: “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.
Per esse, l’articolo 8 di tale ultimo decreto, derogando al principio di legalità fissato dall’articolo 1 della Legge n. 689/81, stabilisce espressamente che le sanzioni amministrative, ivi introdotte, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto n. 8/2016 medesimo (6 febbraio 2016), “purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili”.
Inoltre, l’articolo 9 dello stesso decreto, sulla fase di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, stabilisce che deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.
E’ quanto precisato dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 10484 depositata il 14 marzo 2016.
Nella vicenda in esame, la Suprema corte ha provveduto ad annullare, senza rinvio, una decisione di condanna disposta dai giudici di merito nei confronti del legale rappresentante di una Srl e del titolare di una Snc per aver posto in essere un distacco di lavoratori senza i requisiti prescritti dall’articolo 30 del Decreto legislativo n. 276/2003.
Accanto all’annullamento della condanna penale “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, è stata disposta anche la trasmissione degli atti alla Direzione provinciale del lavoro per quanto di competenza in merito alla violazione amministrativa.
Nel testo della decisione viene, altresì, precisato come la depenalizzazione non operi, in ogni caso, nei confronti dell’ipotesi aggravata delle fattispecie di appalto e distacco illeciti relativa allo sfruttamento dei minori.
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