Nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016, che attua la Direttiva 2014/67/UE, concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).
A seguito di tale pubblicazione, dal 22 luglio 2016 sono in vigore le nuove regole sull’impiego in Italia di lavoratori distaccati da altri Paesi europei.
Le nuove norme, finalizzate a contrastare il ricorso a falsi distacchi per ridurre il costo del lavoro, si applicano:
Ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 136/2016, qualora il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In ogni caso l'ammontare della sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Nel caso in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati saranno puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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