Dispositivi “salvabimbi” nei veicoli. Legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 13 ottobre 2018

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 238 del 12 ottobre 2018) la Legge n. 117 del 1° ottobre 2018, introduttiva dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

La Legge interviene con alcune modifiche al Codice della strada (Decreto legislativo n. 285/1992), precisamente all’articolo 172 dove, tra le altre novità, viene aggiunto il comma 1-bis, ai sensi del quale il conducente dei veicoli, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile, ha l'obbligo di utilizzare “apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Entro 60 giorni un decreto Trasporti con le caratteristiche dei dispositivi

Nel testo normativo viene precisato che il decreto con le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del detto dispositivo sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ovvero 27 ottobre 2018).

Entrata in vigore dell’obbligo

Le nuove disposizioni, quindi, si applicheranno decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto e, in ogni caso – precisa la Legge - a decorrere dal 1° luglio 2019.

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