All’art. 15 del cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), al fine di gestire al meglio l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il governo ha previsto che la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) spetta unicamente all’INAIL.
La novità è stata confermata dall’Istituto assicuratore stesso, con una notizia pubblicata sul proprio sito il 19 marzo 2020.
Fermi restando i poteri del Commissario straordinario, individuati all’art. 122 del D.L. n. 18/2020, si tratta per l’INAIL, che collabora alle misure di mitigazione del rischio da Coronavirus in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza e in deroga alle procedure ordinarie.
La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, i quali dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dispositivi di protezione individuale, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura “CE” seguendo la procedura standard.
In considerazione della specifica finalità della norma, i Dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso. Tali dispositivi sono stati specificatamente individuati in un’apposita tabella resa disponibile dall’INAIL.
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