E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina i dispositivi volti a prevenire l'abbandono di bambini sotto i quattro anni nei veicoli chiusi.
Il Decreto n. 122 del 2 ottobre 2019 è stato messo a punto in attuazione del novellato articolo 172 del Codice stradale
Era stata la Legge n. 117/2018 ad aver introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi che impediscano l'abbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.
Questo attraverso l’inserimento, nel menzionato articolo 172 Cds, del nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il conducente dei veicoli, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile, ha l'obbligo di utilizzare “apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Con il provvedimento pubblicato ieri vengono finalmente illustrate le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dall'auto.
Tra le indicazioni utili per i fabbricanti, viene specificato che il dispositivo antiabbandono potrà essere:
Il Decreto ministeriale entrerà in vigore il 7 novembre 2019.
Da quest'ultima data decorrono i 120 giorni utili ai fini del calcolo della piena operatività dell'obbligo di munirsi dei dispositivi antiabbandono.
Si ricorda, infatti, che le disposizioni introduttive di detta previsione si applicano, a norma dell’articolo 1, comma 3, della citata Legge n. 117, decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, appena pubblicato.
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