L’INPS, con messaggio n. 1432 dell’1 aprile 2016, ricorda che per quanto concerne i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera dal 1° aprile 2012, il diritto, la misura e la durata delle prestazioni di disoccupazione sono stati determinati analogamente a quanto previsto per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia; precisamente:
Evidenzia tuttavia l’Istituto che, poiché le relative disposizioni operative sono state impartite solo in data 12 agosto 2012 (messaggio n. 13142/2012), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore anche per la Svizzera della regolamentazione comunitaria (1° aprile 2012) e il 12 agosto 2012 sono state ancora corrisposte, per alcuni lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, prestazioni di disoccupazione “speciale”, anziché le indennità di disoccupazione ordinaria.
Tali prestazioni saranno, quindi, oggetto di recupero da parte delle sedi territoriali INPS.
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