Disoccupazione in ambito comunitario

Pubblicato il 06 ottobre 2016

L’INPS, con messaggio n. 3984 del 4 ottobre 2016, ha fornito precisazioni in materia di scambio di informazioni tra le Istituzioni e rilascio dei documenti portatili U1 e U2, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione in ambito comunitario.

L’art. 2 del Regolamento di applicazione n. 987/2009, stabilisce che le istituzioni degli Stati membri si forniscano o si scambino direttamente, o indirettamente per il tramite degli organismi di collegamento appositamente individuati a tal fine, i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi dei cittadini comunitari in materia di sicurezza sociale.

Tuttavia, chiarisce l’Istituto, questo non vale per i documenti portatili (PDU1, PDU2 e formulari della serie E) che vanno rilasciati direttamente all’interessato richiedente.

Qualora l’interessato si sia già trasferito all’estero, il documento portatile non potrà essere rilasciato a persona da questi incaricata in Italia, ma spetterà all’Istituzione dello Stato membro, nel quale questi si sia trasferito, procedere alla richiesta dei dati necessari all’erogazione della prestazione tramite scambio dei formulari appositamente previsti con la struttura INPS competente.

Ad ogni buon conto il messaggio riepiloga le disposizioni in materia.

Documento portatile U1

Il documento portatile PD U1 è l’attestato che le sedi INPS devono rilasciare alla persona rimasta disoccupata che si reca, in cerca di occupazione, in un altro Stato al quale si applica la normativa comunitaria.

Il documento riporta i periodi di assicurazione e/o occupazione e deve essere rilasciato dall’Istituzione competente dello Stato in cui la persona ha svolto una attività lavorativa.

L’attestato (PDU1) deve essere richiesto direttamente dalla persona interessata (e non tramite un Ente di Patronato) prima di recarsi in un altro Stato.

Qualora la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l’Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all’Istituzione dell’altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo.

Pertanto i soggetti già trasferiti all’estero non possono farne richiesta telefonica o via mail.

Documento portatile U2

Il documento portatile PD U2 è l’attestato che deve essere rilasciato dalle Istituzioni dello Stato membro che sta erogando una prestazione di disoccupazione ad un beneficiario che si reca in uno o più Stati membri alla ricerca di un lavoro, affinché possa continuare a beneficiare di dette prestazioni.

L’istituzione competente, qualora la persona disoccupata sia rimasta a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (per l’Italia anche un solo giorno), informa l’interessato degli obblighi da adempiere e rilascia il documento portatile U2, sospendendo il pagamento della prestazione fino a quando l’ufficio del lavoro dell’altro Stato non avrà comunicato l’avvenuta Iscrizione presso detto ufficio.

Anche in questo caso, qualora il beneficiario di prestazioni di disoccupazione non abbia richiesto il documento portatile U2, saranno direttamente le Istituzioni a provvedere allo scambio di informazioni.

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