Disoccupazione agricola, come presentare la domanda
Pubblicato il 14 marzo 2022
La domanda di disoccupazione agricola potrà essere presentata dai lavoratori dipendenti agricoli entro e non oltre il 31 marzo 2022.
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line accedendo al servizio dedicato sul sito dell’Inps con le credenziali SPID, CIE o CNS, in alternativa tramite:
- contact center 803 164 (gratis da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.
Nella domanda bisognerà indicare la modalità di pagamento prescelta:
- con accredito, indicando l’IBAN (conto bancario, postale, libretto postale o carta di pagamento);
- con bonifico presso lo sportello di un ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP.
Beneficiari
I soggetti interessati sono coloro che hanno lavorato in agricoltura nell’anno 2021 e che hanno maturato almeno due anni di anzianità assicurativa nel settore agricolo ed almeno 102 giornate di lavoro effettivo.
I lavoratori interessati sono:
- gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato (salariati e braccianti fissi);
- gli operai agricoli con contratto a tempo determinato;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari;
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
L’indennità non è prevista per:
- i soggetti che presentano l’istanza oltre il termine prestabilito;
- i lavoratori iscritti nella gestione autonoma o nella Gestione separata per l’intero anno, o per parte dell’anno laddove il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione sia superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori che siano già titolari di pensione diretta dal 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione;
- i lavoratori che hanno prestato prevalentemente, nell'anno o nei due anni antecedenti l’istanza, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, fatta eccezione per le lavoratrici madri nei casi di dimissioni nel corso del periodo di puerperio e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
L’indennità è prevista per i lavoratori che presentano dimissioni per giusta causa, nei seguenti casi:
- mancata corresponsione della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone dell'azienda;
- trasferimento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Misura dell’indennità
La prestazione è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali bisognerà detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc. nonché quelle non indennizzabili, ad esempio quelle successive all’espatrio definitivo.
L’indennità sarà pari:
- al 30% della retribuzione effettiva per gli operai a tempo indeterminato (per i quali non verrà trattenuto il contributo di solidarietà);
- al 40% della retribuzione effettiva per gli operai a tempo determinato.
La prestazione è pagata direttamente dall’Istituto Previdenziale in un’unica soluzione.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
Ai sensi della legge di bilancio 2022, l’indennità di disoccupazione NASpI è stata estesa alla categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, esclusivamente per i rapporti di lavoro cessati a partire dal 1° gennaio 2022.
I requisiti sono i seguenti:
- stato di disoccupazione dal 1° gennaio 2022;
- 13 settimane di assicurazione e contribuzione, maturati nei quattro anni antecedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità NASpI è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione mensile.