Disconoscimento di scrittura privata. E’ sufficiente la contestazione dell’autenticità
Pubblicato il 24 aprile 2012
Secondo i giudici di Cassazione –
sentenza n. 6138 del 19 aprile 2012 - in materia di disconoscimento di scrittura privata, “
non si richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente che venga contestata l’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione”.
Nel caso esaminato dalla Suprema corte, gli eredi di un uomo, che si asseriva si fosse impegnato alla vendita di alcuni immobili, avevano convenuto in giudizio il presunto acquirente chiedendo che fosse dichiarata la proprietà in capo agli stessi di tali immobili, nonché che fosse dichiarata nulla la scrittura privata in virtù della quale il presunto acquirente affermava di avere acquistato i suddetti beni in forza di procura.