Disciplinare notai Sui trust solo controllo di legittimità

Pubblicato il 24 marzo 2017

Il giudizio di meritevolezza che si può pretendere dall'Ufficiale rogante nella stesura degli atti di sua competenza, non può andare oltre il controllo di legittimità, tendendo esso, esclusivamente, ad accertare che l’interesse negli stessi dichiarato non sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, come impone l’art. 28 Legge notarile (che deve interpretarsi in maniera restrittiva).

In particolare, detto ultimo disposto consente di concludere – per quel che rileva nella fattispecie in esame – che il controllo che il notaio deve svolgere nella stesura di atti di trust, non è diverso da quello che è tenuto a compiere con riferimento a qualsiasi altro atto chiamato a redigere. Con la conseguenza che troveranno applicazione, anche in riferimento ai trust, gli stessi criteri per cui si fa divieto al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o comunque contrari a norme cogenti, per ragioni formali o sostanziali, purché però si tratti di vizi che diano luogo, in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell’atto medesimo “per contrarietà a norme imperative”.

E’ quanto enunciato dalla Corte d’Appello di Milano, prima sezione civile, con ordinanza n. 3990 del 30 gennaio 2017, accogliendo il reclamo di un notaio, avverso la sanzione disciplinare inflittagli per aver provveduto alla stesura di alcuni trust asseritamene privi di causa negoziale ed affetti da nullità per violazione di legge.

Premettono i giudici d’appello, che la valutazione degli atti contestati, va effettuata ai soli fini di verificare la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al notaio. Dunque, con riguardo alla categoria generale delle nullità elaborata dall'ordinamento italiano, ma tenendo conto della peculiarità dei trust in questione, per i quali la legge regolatrice scelta non pone alcun divieto.

 

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