La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata in tema di imposta applicabile al patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del Codice civile enunciando alcuni principi di diritto.
Il patto di famiglia - si legge nel testo della sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020 - è assoggettato all'imposta sulle donazioni e ciò:
Con riguardo, poi, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, D.lgs. n. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario.
Questo, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste in relazione al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.
Per finire, gli Ermellini hanno chiarito che l'esenzione dall’imposta prevista dall'art. 3, comma 4 ter, del menzionato decreto - secondo cui, letteralmente “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta” - si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.
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