Disciplina della gestione contabile di utili e riserve

Pubblicato il 16 ottobre 2009

In data 15 ottobre 2009, l’Organismo Italiano di contabilità ha approvato la Guida Operativa n. 4, per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Nel decreto sono disciplinate anche la distribuzione di utili e riserve e le variazioni di patrimonio netto nel bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Nella Guida si ricorda che i principi contabili Ifrs si occupano della redazione del bilancio e della determinazione del bilancio d’esercizio, ma non si occupano della disponibilità e distribuibilità di esso, materia che è regolata dalle singole giurisdizioni nazionali. Le Autorità (Consob, Banca d’Italia, Isvap) hanno richiesto la pubblicazione delle loro considerazioni sull’argomento della distribuzione degli utili, al fine di invocare la massima prudenza nell’operazione.

Scopo della Guida dell’Oic è, dunque, di specificare alcuni punti del decreto legislativo ora mensionato e, in particolare, ricondurre il discorso della distribuibilità di utili non esplicitamente richiamati dal Dlgs n. 38/2005, ai principi generali stabiliti dall’articolo 6 dello stesso decreto. Che distingue gli utili tra “disponibili” e “indisponibili”. Sono disponibili le plusvalenze derivanti dall’applicazione del fair value agli strumenti finanziari di negoziazione, dall’operatività in cambi e dalle operazioni di copertura. Sono indisponibili gli utili che derivano dalle valutazioni al fair value degli investimenti immobiliari e delle attività biologiche. Analogo discorso può esser fatto per le plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico. È possibile, così, distinguere quelle “distribuibili”, espressamente richiamate dalla norma (portafoglio di negoziazione, operatività in cambi e di copertura), e quelle “non distribuibili”, formate da tutte le altre plusvalenze che possono essere distribuite solo quando vengono realizzate.

L’articolo 7 del decreto è, invece, dedicato alla disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili Ifrs, in cui si opera una prima fondamentale distinzione per le differenze di valutazione rilevate, alla data di transizione, tra riserve indisponibili e riserve disponibili. L’importo della riserva indisponibile è pari alle plusvalenze imputate a conto economico, al netto del relativo effetto fiscale determinato in base allo Ias12.

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