Disciplina dei PIR. Precisazioni delle Entrate

Pubblicato il 08 aprile 2019

Con risposte nn. 96 e 97 del 5 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha affrontato la disciplina dei PIR (Piani individuali a lungo termine), previsti dalla legge di bilancio 2017.

La norma ha introdotto un regime di esenzione dei redditi di capitale e diversi, con esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e di quelli derivanti da partecipazioni che sono considerate “qualificate”, percepiti, al di fuori di attività d’impresa, da persone fisiche residenti in Italia e rinvenienti da strumenti finanziari inseriti in un piano individuale di risparmio (PIR).

Equity crowdfunding

La procedura impone la creazione di un “contenitore” fiscale, denominato piano di risparmio, dove vanno inseriti tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail il cui ambito principale è individuato negli strumenti finanziari emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché aventi una stabile organizzazione in Italia.

Per quanto riguarda le PMI costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, il TUF stabilisce che possano raccogliere capitale di rischio tramite piattaforme online (cd. equity crowdfunding) operanti nei limiti previsti dalla normativa TUF.

Nella risposta n. 96/2019, si ammette che, limitatamente agli investimenti in quote di Srl offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti, queste possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un piano di risparmio a lungo termine, nel rispetto di tutti i limiti e divieti previsti dalla disciplina dei PIR.

Invece, per quanto riguarda i crediti in denaro erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (peer to peer lending), gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari (prestiti P2P), rientrando questi nell’attività di finanziamento riportabile al contratto di mutuo, non possono costituire oggetto di investimento ai fini della applicazione del regime Pir.

OICR

Nella risposta n. 97, l’agenzia risponde ad una società che rappresenta di aver istituito un OICR di tipo chiuso che è una particolare tipologia di fondi comuni di investimento, ossia gli “European Long Term Investment Fund” (“ELTIF”), i cui patrimoni possono essere investiti in una ristretta tipologia di strumenti finanziari emessi da società non quotate e altre piccole e medie imprese.

L’istante chiede se lo stesso possa qualificarsi come Pir Compliant e se lo sia sin dal momento della sua costituzione e dall’assegnazione delle quote a seguito della sottoscrizione e del contestuale richiamo degli impegni di versamento.

Dopo aver analizzato la normativa, l’agenzia delle Entrate afferma che sussiste una similarità tra la disciplina civilistica degli ELTIF, OICR destinati a veicolare risorse verso società non quotate e altre PMI, e quella fiscale dei PIR, diretta a indirizzare il risparmio delle famiglie verso le imprese.

Pertanto, gli OICR possono considerarsi investimenti qualificati ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale vigente in materia.

Viene però richiesto che l’OICR raggiunga le soglie di investimento previste dalla normativa e, pertanto, solo a partire da tale momento si considererà applicabile il regime Pir. Quindi, il requisito temporale - holding period - inizia a decorrere da tale data (e non dalla sottoscrizione) ed eventuali redditi distribuiti all’investitore prima di tale momento non beneficeranno del regime di esenzione.

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