Ai fini del riconoscimento o del diniego della protezione umanitaria, l’accertamento che il giudice deve effettuare in ordine al presupposto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, riguarda, non solo, l’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo, al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima.
Vanno inclusi, tra questi, i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche.
Così la Seconda sezione civile della Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 5022 del 24 febbraio 2021, pronunciata in tema di protezione umanitaria.
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